
Le coperture assicurative previste sono le seguenti:
• Copertura assicurativa per Decesso;
• Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale e Permanente;
• Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro;
• Copertura assicurativa in caso di Malattia Grave;
• Copertura assicurativa in caso di Perdita d’Impiego.
Copertura assicurativa per decesso:
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa; l’assicuratore liquida una somma pari al debito residuo risultante al momento del decesso (esclusi eventuali importi di rate insolute).
Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale e Permanente:
Il rischio coperto è l’Invalidità Totale e Permanente, a seguito di infortunio o malattia, di grado non inferiore al 66%.
Il grado di invalidità permanente totale viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Assicuratore liquida una somma pari al debito residuo al momento del sinistro (al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro, in virtù delle altre garanzie di Polizza ed esclusi eventuali importi di rate insolute).
Come data di sinistro si intende, in caso di infortunio, la data di accadimento e in caso di malattia la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.
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