Le priorità
nell’erogazioni delle anticipazioni stabilite dai CCNL.
I contratti
collettivi, ma attenzione non gli accordi individuali, possono stabilire
criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione. Ossia
un elenco delle anticipazioni prioritarie, ossia quelle da preferire in caso di
pluralità di richieste. Il CCNL del settore commercio o terziario ad esempio
stabilisce il seguente ordine di priorità per la concessione di anticipazioni
del trattamento di fine rapporto:
1) interventi chirurgici o terapie di
notevole complessità e onerosità in Italia o all’estero, di cui
necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando
la prognosi sia di estrema gravità;
2) acquisto di prima casa di
abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di
provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge
convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune
sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento
quotidiano della sede di lavoro;
3) interventi
chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o
all’estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari
a carico;
4) acquisto o costruzione di prima casa
di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che
il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile
come indicato alla lettera b), che l’alloggio da acquistare o da costruire sia
situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento
quotidiano della sede di lavoro, che l’interessato o il coniuge convivente non
abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in
vigore della legge, ossia dopo 1 giugno 1982;
5) terapie o protesi che non
siano previste dal Servizio Sanitario Nazionale di cui necessitino il
dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, escluse quelle che
comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;
6) acquisto o costruzione di prima casa
di abitazione per il dipendente con familiari conviventi alla
condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio
idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che
consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione
che l’alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;
7) acquisto o costruzione di prima casa di
abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti ai punti precedenti;
8) acquisto o costruzione di prima casa
di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio
quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di
residenza del beneficiario o in zona vicina;
9) acquisto o costruzione di prima casa di
abitazione per figlio di dipendente;
10) spese da sostenere durante i periodi di
fruizione dei congedi parentali e formativi;
11) altri casi che rientrino comunque nelle
previsioni di legge.
Il CCNL dispone poi
che domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un
preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni
anno e la graduatoria, previa consultazione delle rappresentanze sindacali
aziendali. In caso di parità fra più dipendenti collocati nel medesimo livello
di graduatoria viene accordata priorità al dipendente con maggiore anzianità di
servizio. A parità di anzianità, viene seguito l’ordine temporale di
presentazione delle domande.

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